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Codice deontologico
degli Psicologi Italiani Testo approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine ai
sensi dell’art. 28, comma 6 lettera c) della Legge n. 56/89, in data 15-16
dicembre 2006.
Articolo 1 Le regole del presente Codice deontologico sono vincolanti per tutti gli
iscritti all’Albo degli psicologi. Articolo 2 L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente Codice deontologico,
ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al
corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto
dall’art. 26, comma 1°, della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le
procedure stabilite dal Regolamento disciplinare. Articolo 3 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul
comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico
dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle
persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera
consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal
fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente
nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai
fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di
evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza
indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei
committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro
prevedibili dirette conseguenze. Articolo 4 Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il
diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro
che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze,
astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni
in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato
socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità. Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e
rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso
cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con
chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è
professionalmente tenuto. In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento
di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela
prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso. Articolo 5 Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione
professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel
settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa,
pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i quali ha acquisito adeguata
competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado di indicare le
fonti ed i riferimenti scientifici, e non suscita, nelle attese del cliente
e/o utente, aspettative infondate. Articolo 6 Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non
compromettano la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del presente
codice, e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella scelta dei metodi,
delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonché della loro
utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, dei
risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Articolo 7 Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle
comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche,
lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di
validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le
conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative
alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi
specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla
conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed
attendibile. Articolo 8 Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della professione come
definita dagli articoli 1 e 3 della Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala
al Consiglio dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di
cui viene a conoscenza. Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per
attività ad esso pertinenti, e non avalla con esso attività ingannevoli od
abusive. Articolo 9 Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad informare
adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenerne il previo
consenso informato, anche relativamente al nome, allo status scientifico e
professionale del ricercatore ed alla sua eventuale istituzione di
appartenenza. Egli deve altresì garantire a tali soggetti la piena libertà di
concedere, di rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso. Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non consenta di informare
preventivamente e correttamente i soggetti su taluni aspetti della ricerca
stessa, lo psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine della prova
ovvero della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di ottenere
l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i soggetti
che, per età o per altri motivi, non sono in grado di esprimere validamente
il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale
o la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere
la natura della collaborazione richiesta. Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei soggetti alla
riservatezza, alla non riconoscibilità ed all’anonimato. Articolo 10 Quando le attività professionali hanno ad oggetto il comportamento degli
animali, lo psicologo si impegna a rispettarne la natura ed a evitare loro
sofferenze. Articolo 11 Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non
rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del suo rapporto
professionale, né informa circa le prestazioni professionali effettuate o
programmate, a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli
seguenti. Articolo 12 Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto
a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto
professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di
valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione.
Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando
preminente la tutela psicologica dello stesso. Articolo 13 Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo
limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione
del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del
soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare
totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si
prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del
soggetto e/o di terzi. Articolo 14 Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso gruppi, è tenuto ad
in informare, nella fase iniziale, circa le regole che governano tale
intervento. È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i componenti del gruppo
al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza. Articolo 15 Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto
professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni
strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione. Articolo 16 Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche, ancorché indirizzate
ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da
salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario della prestazione. Articolo 17 La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta anche attraverso
la custodia e il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di
qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto
professionale. Tale documentazione deve essere conservata per almeno i cinque anni
successivi alla conclusione del rapporto professionale, fatto salvo quanto previsto
da norme specifiche. Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso di sistemi di
documentazione si adopera per la realizzazione di garanzie di tutela dei
soggetti interessati. Articolo 18 In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia
il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o
del paziente, del professionista cui rivolgersi. Articolo 19 Lo psicologo che presta la sua opera professionale in contesti di
selezione e valutazione è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della
specifica competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla decisioni
contrarie a tali principi. Articolo 20 Nella sua attività di docenza, di didattica e di formazione lo psicologo
stimola negli studenti, allievi e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici,
anche ispirando ad essi la propria condotta professionale. Articolo 21 Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della professione, è tenuto a
non insegnare l’uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla
professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche
qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche. Capo II - Rapporti con l’utenza e con la committenza Articolo 22 Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa
professionalmente, e non utilizza il proprio ruolo ed i propri strumenti
professionali per assicurare a sè o ad altri indebiti vantaggi. Articolo 23 Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al
compenso professionale in ogni caso la misura del compenso deve essere
adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. In ambito clinico tale compenso non può essere condizionato all’esito o
ai risultati dell’intervento professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo
è tenuto a non superare le tariffe ordinistiche massime, prefissate in via
generale a tutela degli utenti. Il testo unico della tariffa professionale degli psicologi, allegato sub
lettera A al presente codice, è costituito quale parametro per la valutazione
della misura del compenso richiesto ai sensi del comma 1 del presente
articolo. Per ogni modifica o abrogazione relativa all’allegato sub lettera A sarà
competente il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ai sensi
dell’art. 28 comma 6 lett. G) della L. 56/89, con la procedura prevista dal
vigente Regolamento interno, senza l’obbligo di cui alla lettera c) del
medesimo art. 28 comma 6 Articolo 24 Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce
all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti
o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa le sue
prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il grado e
i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso
informato. Articolo 25 Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di
valutazione di cui dispone. Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e
valutativi, lo psicologo è tenuto a regolare tale comunicazione anche in
relazione alla tutela psicologica dei soggetti. Articolo 26 Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal proseguire qualsiasi attività
professionale ove propri problemi o conflitti personali, interferendo con
l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate o dannose alle
persone cui sono rivolte. Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli professionali e di
compiere interventi nei confronti dell’utenza, anche su richiesta
dell’Autorità Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti possa
comprometterne la credibilità e l’efficacia. Articolo 27 Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l’interruzione del rapporto
terapeutico quando constata che il paziente non trae alcun beneficio dalla
cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento
della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare
altri e più adatti interventi. Articolo 28 Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata
che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento
all’immagine sociale della professione. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto
professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti
di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso
pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei
confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al
rapporto professionale. Articolo 29 Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla condizione che il
paziente si serva di determinati presidi, istituti o luoghi di cura soltanto
per fondati motivi di natura scientifico-professionale. Articolo 30 Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è vietata qualsiasi
forma di compenso che non costituisca il corrispettivo di prestazioni
professionali. Articolo 31 Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono,
generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la
potestà genitoriale o la tutela. Articolo 32 Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione professionale su
richiesta di un committente diverso dal destinatario della prestazione
stessa, è tenuto a chiarire con le parti in causa la natura e le finalità
dell’intervento. Capo III - Rapporti con i colleghi Articolo 33 I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto
reciproco, della lealtà e della colleganza. Articolo 34 Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle discipline
psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue
tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorirne la
diffusione per scopi di benessere umano e sociale. Articolo 35 Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo psicologo è tenuto
ad indicare la fonte degli altrui contributi. Articolo 36 Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi
negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati
conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi
del loro decoro e della loro reputazione professionale. Articolo 37 Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti
delle proprie competenze. Articolo 38 Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze
in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo
è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della
dignità professionale. Capo IV - Rapporti con la società Articolo 39 Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione,
esperienza e competenza. Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il
pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giudizi,
opinioni e scelte. Articolo 40 Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia
di pubblicità, lo psicologo non assume pubblicamente comportamenti scorretti
finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e
le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto,
nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di
trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dai
competenti Consigli dell’Ordine. Il messaggio deve essere formulato nel
rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà
scientifica ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancata richiesta di nulla osta per la pubblicità e la mancanza di
trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituiscono violazione
deontologica. Capo V - Norme di attuazione Articolo 41 È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Ordine degli
psicologi l’“Osservatorio permanente sul Codice Deontologico”, regolamentato
con apposito atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito di
raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali
e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali
proposte della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini
della revisione periodica del Codice Deontologico. Tale revisione si atterrà
alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56. Articolo 42 Il presente Codice deontologico entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla proclamazione dei risultati del referendum di approvazione,
ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n.
56. |
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